In risposta all’interrogazione in commissione Lavoro del 24 settembre 2019, il Ministero del lavoro ha assicurato che l’indennizzo spettante a chi ha cessato la propria attività commerciale negli anni 2017 e 2018, verrà comunque corrisposto. Questo chiarimento era d’obbligo, visto che la circolare INPS n.77 del 24 maggio 2019, nelle istruzioni operative, aveva indicato tra i requisiti per accedere la cessazione dell’attività dopo il 1° gennaio 2019.