Le agevolazioni per acquisto prima casa spettano anche per immobili contigui, cioè due unità che poi vengono fuse in una, a condizione, però, che il “nuovo” immobili rientri nelle categorie previste e non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si può usufruire dell’agevolazione anche nel caso di acquisto successivo della seconda unità immobiliare: il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito.