Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica sono tenuti ad inviare le comunicazioni oggettive, previste dalla normativa antiriciclaggio, all’Unità di informazione finanziaria. Trattasi delle movimentazioni mensili effettuate per contanti, a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, da € 10.000 in su, anche se composte da singole operazioni d’importo a partire da € 1.000.
Dal 15 settembre 2019 le banche e gli intermediari finanziari hanno trasmesso alla UIF le prime “comunicazioni oggettive” riferentesi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Le successive comunicazioni hanno cadenza mensile.
L’obbligo concretizza quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 231-2007 (Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90-2017.
Si definiscono “comunicazioni oggettive” perchè esse rilevano dei fatti (in questo caso i movimenti bancari) a prescindere che per circostanze o contestualizzazione esse possano considerarsi a rischio di riciclaggio o finalizzate al finanziamento al terrorismo.
I dati delle predette comunicazioni saranno utilizzati dalla UIF per arricchire l’approfondimento delle segnalazioni sospette e per avviare analisi specifiche su flussi finanziari potenzialmente anomali.
Tra i soggetti che potrebbero essere designati a ulteriori obblighi di comunicazione a cadenza periodica di dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi, potrebbero rientrare anche le categorie di professionisti già soggetti agli obblighi antiriciclaggio-antiterrorismo.
Infatti l’art. 47 del D.Lgs. n. 231-2007 richiama tutti i soggetti obbligati, per cui potrebbero essere investiti degli oneri da “comunicazioni oggettive” anche i Commercialisti, i Consulenti del lavoro, Notai, Avvocati e centri elaborazione dati contabili.
Attualmente, col Provvedimento emanato dalla UIF il 28.3.2019, gli intermediari finanziari stanno iniziando a comunicare alla UIF i dati relativi alle operazioni in contanti di importo pari o superiore a € 10.000 eseguite nel corso del mese solare.
Dette operazioni, a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, saranno comunicate alla UIF anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a € 1.000.
Le operazioni dovranno essere individuate considerando tutte le movimentazioni di denaro effettuate dal medesimo soggetto, in qualità di cliente o di esecutore. Le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.
La UIF nelle FAQ dell’agosto 2019 ha fornito alcune risposte interessanti tra cui spiccano due precisazioni:
- Gli importi da sommare ai fini del calcolo del superamento delle soglie sono solo quelli in contanti. Ad esempio, un’operazione di prelevamento da conto corrente per € 1.500 totali con contestuale versamento di € 1.000 su libretto di deposito a risparmio e prelevamento di € 500 in contanti non deve essere considerata ai fini del calcolo del superamento della soglia in quanto la parte effettivamente movimentata per contanti è inferiore a € 1.000.
- Nel caso in cui si verifichino movimentazioni in contanti su diversi conti correnti dello stesso intestatario, gli importi dovranno essere sommati a prescindere dal segno monetario in quanto non è contemplata la compensazione tra operazioni di segno opposto.
Ad esempio, se un cliente è intestatario di due rapporti (A e B) presso il medesimo istituto bancario ed effettua, nello stesso mese solare, un prelevamento di contanti di € 6.000 dal conto A e un versamento di contanti di € 6.000 sul conto B, dovranno essere segnalate entrambe le operazioni in quanto l’importo complessivo in contanti supera la soglia di € 10.000.