LE ESENZIONI PER PENSIONI D’INVALIDITA’ E ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO

10 Ottobre 2019 di Amministratore

Alcuni redditi non sono dichiarabili al fisco. Tra questi la pensione d’invalidità e l’assegno di accompagnamento. In generale sono esenti le prestazioni con natura assistenziale, come: l’assegno di accompagnamento (515,43 euro mensili); la pensione  destinata agli invalidi civili (279,47 euro mensili); l’assegno di assistenza, o pensione per invalidi civili parziali (279,47 euro mensili). Le prestazioni derivanti dal rapporto assicurativo con l’Inps senza natura assistenziale, sono tassabili. Rientra nel caso l’assegno ordinario di invalidità. Esso, a differenza di quello che può sembrare, è una prestazione prestazione che trova il suo fondamento nel rapporto assicurativo con l’Inps. Necessitano 5 anni di contribuzione per ottenerlo, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio.