Continuano i chiarimenti dati dall’Agenzia delle entrate con gli interpelli. Nella risposta n.408 del 10 ottobre 2019, viene attestata la validità dell’iperammortamento anche per le scaffalature di un magazzino. Esattamente il caso è quello di una società che ha acquistato un magazzino automatizzato per lo stoccaggio di prodotti usufruendo dell’iperammortamento solo per le componenti impiantistiche. Ebbene, secondo quanto chiarito, può, grazie al Dl n.135/2018 (decreto semplificazioni), accedere al beneficio anche per la parte di costo delle scaffalature, inizialmente esclusa perché oggetto di stima catastale. Al riguardo non sarà necessario allegare una nuova perizia giurata essendo sufficiente allegare alla vecchia perizia una semplice dichiarazione del legale rappresentante che indichi il costo attribuibile alla scaffalatura asservita agli impianti automatici di movimentazione.