La Corte di Cassazione, con la sentenza n.47287, depositata il 21 novembre 2019, ha sancito che l’accesso al rito premiale, in caso di infedele e omessa dichiarazione, è vincolato all’effettivo e completo versamento dell’imposta evasa prima dell’apertura del dibattimento. L’anticipazione del pagamento prima di tale evenienza costituisce causa di non punibilità.