L’Ispettorato del Lavoro, con nota n.9943 del 19 novembre 2019, interviene dando chiarimenti sul termine di decadenza della responsabilità solidale del committente per debiti contributivi, dopo le recenti pronunce della Corte di Cassazione. L’INL ricorda che l’art. 29, c. 2, del Dl n. 276/2003 sancisce che il committente è solidale all’obbligo contributivo/retributivo con l’appaltatore ed eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.