La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.33320, depositata il 17 dicembre 2019, ha asserito che in caso di contestazione di fatture inesistenti è l’Ufficio a dover provare che il contribuente era partecipe della frode perpetuata a danno del Fisco, ed anche se ne sarebbe potuto rendere conto usando l’ordinaria diligenza.. L’Ufficio dovrà indicare le presunzioni gravi, precise e concordanti, e l’inesistenza del fornitore.