L’Agenzia delle Entrate, con la risposta alla consulenza giuridica numero 21 del 06 dicembre 2019, ha stabilito che non c’è responsabilità solidale a carico del cessionario di un’azienda per il pagamento di imposte e sanzioni imputabili al cedente, anche per gli accordi di ristrutturazione dei debiti ante 2016.