Per il conguaglio dello sgravio spettante per i contratti di solidarietà c’è tempo fino al 16 febbraio 2020. Hanno diritto allo sgravio per l’annualità 2018 le imprese che al 30 novembre 2018 hanno stipulato un contratto di solidarietà e le imprese che hanno avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente. Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile. Le aziende interessate dovranno per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, inserendo il codice causale “L943”.