Quando si parla di regime forfetario, il dubbio è all’ordine del giorno. Cambiano le cause e le motivazioni, ma le domande sembrano essere sempre le stesse. Quella di oggi è: può continuare a permanere nel regime forfetario un contribuente (libero professionista) che nel 2020 decide di costituire una società tra professionisti in forma di Srl la cui attività sia riconducibile a quella svolta dallo stesso?
Con la risposta n. 501 pubblicata il 27 novembre scorso in seguito ad un interpello presentato da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti in merito alle cause ostative per l’accesso al regime forfetario.
In particolare, nella domanda di interpello il contribuente in regime forfetario chiede se tale condizione può permanere anche nel 2020, nel caso in cui egli costituisca una società tra professionisti sotto forma di Srl, composta da due soci, e lo stesso avesse nella stessa una quota pari al 9% del capitale. L’attività della Srl, viene precisato nella domanda, sarebbe riconducibile a quella svolta dal professionista.
Nel fornire la propria soluzione, il contribuente è dell’avviso che la fattispecie da applicare debba essere risolta in senso favorevole alla permanenza nel regime forfettario anche per il periodo d’imposta 2020 per due ragioni.
La prima è che l’attuale formulazione della lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della L. n. 190/2014 si discosta dalla precedente formulazione anche per la soppressione dell’espresso riferimento alle Srl. Per il contribuente, la nuova formulazione indica chiaramente l’intenzione del legislatore di ammettere al regime agevolativo tutti quei contribuenti che detengono partecipazioni non di controllo in Srl che hanno optato per la tassazione per trasparenza.
In secondo luogo, sempre secondo lo stesso riferimento normativo, viene disposto che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi.
Nel caso del contribuente, pur essendo in presenza di attività affini, non vi sarebbe né controllo diretto né controllo indiretto, non potendo configurarsi come tale una partecipazione al 9% del capitale sociale senza altri patti parasociali. L’amministrazione della Srl non sarebbe nemmeno affidata al professionista, ma all’altro socio chiamato a ricoprire la carica di amministratore unico. Inoltre, le prestazioni professionali rese e dallo stesso fatturate alla società non supereranno il 40% del suo fatturato.
Come affermato nella circolare n. 9/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate, richiamata dal contribuente nell’interpello, in assenza di una sola delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può permanere nel regime forfettario.
Nella risposta, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla legge di bilancio 2018 che ha modificato le cause ostative al regime forfettario prevedendo che non possono applicare il regime gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano sia in maniera diretta che indiretta società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Per l’Agenzia delle Entrate, nel caso prospettato non sussisterebbe alcun controllo e nessuna influenza sulla società da parte del contribuente. Per questo motivo, il professionista può benissimo permanere nel regime forfettario anche nel periodo d’imposta 2020. Inoltre, si legge nella risposta, i requisiti per l’esclusione dell’applicazione della causa ostativa devono permanere e devono essere verificati fino alla fine del periodo d’imposta.