Come per molte delle prestazioni assistenziali erogate dall’Inps, per evitare la sospensione dell’erogazione dell’importo relativo al RdC si rende necessario, dal 1° gennaio 2020, procedere al rinnovo della dichiarazione ISEE, che dovrà attestare il mantenimento delle condizioni che consentono l’accesso al beneficio.
Per i nuclei familiari che percepiscono il reddito di Cittadinanza, il D.L. 4/2019, convertito nella Legge 26/2019, obbliga la presentazione di un nuovo ISEE, una volta che il precedente risulta scaduto, pena la sospensione del beneficio.
La medesima Legge proroga al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle DSU presentate dal 1° gennaio al 31 agosto, mentre l’art. 4-sexies del D.L. 34/2019 – c.d. Decreto crescita – stabilisce definitivamente che la Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 dicembre.
Ecco quindi che tutti i beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l’obbligo di richiedere il nuovo modello ISEE fin già dal 1° gennaio 2020, al fine di consentire all’Inps la verifica della permanenza dei requisiti per l’erogazione del beneficio.
A tal proposito è utile ricordare che dal 1° gennaio 2020 sempre nel Decreto crescita è stata disposta anche la modifica dell’anno di riferimento dei patrimoni considerati per la compilazione della DSU: l’anno di riferimento dei patrimoni coinciderà con quello dei redditi; ne consegue che sia redditi che patrimoni dovranno far riferimento al secondo anno precedente quello della DSU.
Per le dichiarazioni ISEE presentate dal 1° gennaio 2020, quindi, dovranno essere considerati i redditi e i patrimoni dell’anno d’imposta 2018 e non più i redditi del secondo anno precedente e i patrimoni dell’anno precedente, come è fino al 31 dicembre 2019.
Si ricorda che, in caso di variazioni a vantaggio del contribuente, sarà sempre possibile una successiva presentazione del modello ISEE corrente.