La legge n.193/2000, tutt’ora in vigore, prevede riduzioni contributive del 95% in caso di assunzione, con contratto di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, non inferiore a 30 giorni, di detenuti o internati, o di lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi. La durata dell’incentivo è: fino al termine della condizione di detenuti e internati; per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto, per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era ammesso alla semilibertà o al lavoro all’esterno; per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo nel caso di detenuti ed internati che non hanno beneficiato della semilibertà o del lavoro all’esterno a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.