Secondo quanto previsto dalla legge n. 236/1993, tutt’ora in vigore, in caso di assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato, di lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi, dipendenti da imprese beneficiarie di cassa integrazione da almeno 6 mesi, il datore di lavoro ha diritto all’applicazione dell’aliquota contributiva pari a quella prevista per gli apprendisti, per un periodo di 12 mesi: 11,61% per le aziende con più di 9 dipendenti; 3,11% per il primo anno e al 4,61% per il secondo anno, in caso di aziende che occupano fino a 9 dipendenti.