TRIBUTI LOCALI: ATTI DI ACCERTAMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVI

12 Febbraio 2020 di Amministratore

Dal 1° gennaio 2020 anche gli atti di accertamento e irrogazione sanzioni emessi dai Comuni hanno efficacia esecutiva. È l’art. 1, commi 784 ss. della legge di bilancio 2020 a estendere la formula degli accertamenti esecutivi già operante per imposte sui redditi, IVA e IRAP (ex art. 29, D.L. 78/2010) ai tributi locali. Si tratta di una novità importante che obbligherà i Comuni a modificare le procedure per tener conto delle mutate regole (in loro favore).

Sul piano pratico gli accertamenti esecutivi o cosiddetti “impoesattivi” (atto di precetto unito al titolo esecutivo) entrano in vigore a partire dai provvedimenti emessi dall’1 gennaio 2020 relativi ai rapporti pendenti alla predetta data e troveranno applicazione per IMU, TARI, TOSAP, imposta sulla pubblicità e così via. La novità normativa si traduce in una sensibile contrazione del tempo intercorrente tra la fase di accertamento e quella della riscossione. In aggiunta, nell’accertamento esecutivo, deve essere indicato il soggetto che procederà alla riscossione coattiva.

Al momento della ricezione dell’avviso di accertamento, quindi, trattandosi di un “atto impoesattivo”, il contribuente dovrà assumere una delle seguenti decisioni di seguito riportate:

  • presentare ricorso, chiedendo la sospensione giudiziale per evitare, se concessa, di dover pagare tutte le imposte prima della sentenza;
  • prestare acquiescenza, dovendo pagare tutte le imposte e gli interessi fruendo della riduzione delle sanzioni al terzo dell’irrogato;
  • presentare, solo se previsto nel regolamento dell’ente locale, istanza di accertamento con adesione.

Gli avvisi di accertamento emessi dal Comune conterranno l’intimazione di pagamento o atto di precetto con la formula esecutiva che consentirà, fatte salve le ipotesi di versamento entro il termine oppure di sospensione, di passare in tempi brevi alla fase della riscossione tramite affidamento al concessionario oppure all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, senza ulteriore notifica al contribuente della cartella di pagamento o dell’ingiunzione fiscale.

Puntando l’attenzione alla fase di riscossione, i passaggi saranno i seguenti:

  • il versamento degli importi deve avvenire entro il termine per il ricorso;
  • in caso di inadempienza le somme sono affidate, salvo fondato pericolo, in riscossione decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il versamento; quindi, nella maggior parte dei casi, 90 giorni dalla notifica dell’accertamento (anche se l’effettiva riscossione non può avvenire prima del decorso di 60 giorni dal termine per il ricorso);
  • una volta che il credito è stato affidato all’Agenzia per la riscossione è possibile azionare le consuete misure cautelari in costanza dei presupposti di legge (si tratta, principalmente, dei fermi di beni mobili registrati e delle ipoteche);
  • l’espropriazione (in primo luogo, quindi, il pignoramento) non può avvenire, salvo il caso del fondato pericolo per la riscossione, prima del decorso di 180 giorni dalla data di affidamento del credito, termine che scende a 120 giorni se la riscossione è effettuata dallo stesso soggetto che ha notificato l’accertamento (quindi dall’ente locale o dal concessionario locale);
  • l’espropriazione, se non iniziata entro un anno dalla notifica dell’accertamento esecutivo, deve essere preceduta dalla notifica dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del DPR 602/73, atto impugnabile per vizi propri.

Si prevede un ulteriore adempimento a carico dell’ente creditore quando gli importi dovuti non superano l’importo di euro 10.000. In tal caso, infatti, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il Comune dovrà inviare al contribuente “un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”.

Non hanno subito alcuna modifica normativa le prescrizioni:

  • che riguardano le attività nonché la predisposizione degli atti di accertamento, tra cui l’obbligo di motivazione e di notifica;
  • riguardanti la necessità di notifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato o la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.