AFFITTI LOCALI C/1 E A10 LIMITATO A NEGOZI E IMPRESE: CODICE TRIBUTO COMPENSAZIONE CREDITO D’IMPOSTA 60%

26 Marzo 2020 di Amministratore

Nessuna sospensione e riduzione dei canoni di locazione per tutti quei negozi che al momento – a causa dell’emergenza Coronavirus – sono costretti a rimanere chiusi (rinunciando così alle proprie entrate). Nel decreto Conte, però, è stato inserito un nuovo credito di imposta riconosciuto a questi imprenditori che, per una percentuale pari al 60%, può essere usato in compensazione al momento del pagamento dell’F24.

CREDITO D’IMPOSTA PARI AL 60% DELL’AFFITTO: CHI PUO’ RICHIEDERLO

Il credito di imposta del 60% introdotto dal decreto verrà riconosciuto a tutti i soggetti – piccoli imprenditori e non – che al momento sono stati costretti a sospendere le loro attività per via dello stato di emergenza sanitaria e che, nonostante ciò, sono tenuti a corrispondere l’affitto dei locali.
Il Governo, quindi, ha deciso di non sospendere il pagamento dei canoni di locazione. Per andare allora incontro a chi si ritroverà a fare i conti con una forte e inevitabile crisi della produzione e delle vendite, nel decreto “Cura Italia” è stato inserito tale credito di imposta, pari al 60% del canone di affitto.

Gli immobili che danno diritto allo sconto fiscale sono tutti quelli rientranti nella categoria catastale C/1 (ovvero negozi e botteghe) e A/10 (uffici), mentre il credito di imposta non si applica alle attività elencate agli allegati 1 e 2 del decreto 11 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta al conduttore a prescindere dalla connotazione giuridica del locatore. Il conduttore, pero’, deve svolgere attivita’ d’impresa: secondo la lettera della legge, quindi, non rientrano quindi nel perimetro agevolativo:

  • liberi professionisti;
  • autonomi;
  • enti non commerciali, a meno che non esercitino anche attivita’ d’impresa.

CREDITO D’IMPOSTA PER I NEGOZI: COME FUNZIONA

A tutti i negozi e le botteghe che sono rimasti e rimarranno chiusi durante il lockdown, dunque, verrà data la possibilità di richiedere ed utilizzare tale credito di imposta al momento del pagamento dell’F24.
Il credito pari al 60% del canone di affitto pagato può essere riconosciuto solo in compensazione dall’Amministrazione Finanziaria e a tutti gli imprenditori che non stanno lavorando (sono esclusi, pertanto, tutti quelli che continuano ad essere aperti perché assicurano beni o servizi di prima necessità).
Per poter godere della compensazione è necessario riportare sull’F24, nella sezione Erario alla colonna “importi a credito compensati”, il codice tributo 6914 (denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”), mentre l’importo di riferimento sarà quello del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020, ovvero da quando effettivamente Conte, con il suo “passo in piu’”, ha chiuso tutti i negozi e le botteghe rientranti tra le attività “non essenziali”.