CORONAVIRUS: INDENNITA’ PER LAVORATORI AUTONOMI, CO.CO.CO., LAVORATORI AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO

Marzo 25th, 2020 by Amministratore

Il decreto cura Italia (DL n.18/2020) prevede l’erogazione di una indennità di 600 euro per i soggetti che nel mese di marzo sono stati maggiormente danneggiati dall’emergenza coronavirus. Ma quali sono i soggetti individuati dalla norma?
La prima grande categoria agevolata è costituita dagli autonomi con partita IVA esercenti professioni “non ordinistiche”. Infatti, l’art. 27 prevede che ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla medesima data, iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensioni e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, venga riconosciuta un’indennità per il mese di marzo di 600 euro. L’indennizzo non concorrerà alla formazione del reddito, ai sensi del DPR n. 917/86, e sarà erogato direttamente dall’INPS previa domanda del soggetto interessato.
Altra grande categoria che sarà risarcita è quella dei lavoratori agricoli. L’art. 30 prevede che agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta l’indennità di 600 euro. Anche in questo caso le somme non concorreranno alla formazione del reddito.
Infine i lavoratori dello spettacolo. L’art. 38 prevede che ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta l’indennità di 600 euro. L’indennità non spetta ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e, come nei precedenti due casi, non è imponibile IRPEF.
In attesa di un chiarimento restano invece tutti i professionisti che esercitano quelle professioni definite “ordinistiche”, ossia coloro che hanno un ordine di riferimento e una cassa previdenziale privata: commercialisti, ingegneri, avvocati, psicologi, ecc. Per loro l’art. 44 del decreto prevede che venga costituito un “fondo per il reddito di ultima istanza”, al fine di erogare delle indennità economiche di supporto. Uno più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto Cura Italia in commento, definiranno i criteri di priorità e le modalità di attribuzioni delle indennità. Per il momento non c’è alcuna certezza.