Il Dl Cura Italia non si occupa in modo particolare della Cassa integrazione per il settore agricolo, al quale continuano ad applicarsi le regole ordinarie. Viene comunque inserita la nuova “causale COVID-19 CISOA” che i datori di lavoro interessati devono utilizzare per presentare domanda. L’integrazione è pari all’80% della retribuzione media giornaliera; possono richiederla le aziende agricole anche costituite in forma associata, che esercitano un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento degli animali e attività connesse, o anche quelle dirette alla trasformazione e all’alienazione dei prodotti agricoli. Ne hanno diritto gli operai, gli impiegati e i quadri dipendenti a tempo indeterminato. La legge di riferimento è la n. 457 del 1972.