CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

15 Giugno 2020 di Amministratore

Ecco alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sul contributo a fondo perduto spettante ai titolari di partita Iva.  Tra i soggetti interessati figurano le società anche nel caso in cui, nella compagine societaria, ci siano soci autonomamente esclusi dal contributo a fondo perduto; tra tali soggetti rientrano anche le Stp tra professionisti. Esercizio di più attività: ai fini del computo della spettanza bisogna considerare la somma dei ricavi/compensi di tutte le attività che non risultino escluse dal contributo. Per le contabilità semplificate, in presenza di ricavi derivanti da cessione di tabacchi, giornali/libri con contratto estimatorio e cessione di carburanti, ai fini del computo della spettanza bisogna considerare i corrispettivi di vendita al netto del costo riconosciuto al fornitore. Operazioni di “natura successoria”: sia per il limite dei ricavi 2019, sia per la riduzione del fatturato/corrispettivi dei mesi di aprile 2020 del biennio va considerata la somma delle operazioni poste in essere dal dante causa e dall’avente causa. Aspetti civilistici: il contributo, che si ricorda non è imponibile ai fini dei redditi/Irap), va contabilizzato come contributo in conto esercizio.