Con provvedimento del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate mette in chiaro le regole del “fondo perduto” previsto dal decreto Rilancio. L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020 dal richiedente a da un intermediario abilitato, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente. La trasmissione è effettuata tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate oppure tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, è accordato ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020.