Con la circolare n.153 del 22 dicembre 2020, l’Inps fornisce le istruzioni operative relative alla gestione delle domande di bonus baby-sitting di cui all’articolo 14 del decreto-legge 9 novembre 2020, n.149 per le “zone rosse”. Il bonus, fino ad un massimo di 1.000 euro è concesso per prestazioni di baby-sitting in caso di sospensione delle attività didattiche, ed è destinato ai genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata sia come parasubordinati che come liberi professionisti, nonché gli iscritti alle Gestioni delle assicurazioni obbligatorie speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni. I soggetti non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il requisito legato alla verifica delle regioni incluse nella zona rossa verrà valutato tenuto conto delle ordinanze pubblicate a partire dal 05 novembre 2020. Al fine di accedere al bonus, è necessario che il genitore richiedente e convivente con il minore sia residente in zona rossa e che il minore frequenti una scuola situata all’interno delle medesime zone; nel caso di genitori residenti in comuni limitrofi rispetto alle zone rosse, la domanda potrà essere valutata positivamente sulla base del possesso del secondo requisito.