L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 04 febbraio 2021, ha definito le specifiche tecniche per le integrazioni delle FE per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo. Sul portale “Fatture e Corrispettivi” di Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre, sono a disposizione due distinti elenchi: elenco A, con le informazioni delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo; elenco B, con le informazioni delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta. L’elenco B può essere modificato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento. In mancanza di modifiche si intenderanno confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia delle Entrate.