La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.28291 dell’11 dicembre 2020, in materia di sanzioni di carattere pubblico sanzionatorio, ha stabilito che resta sempre a carico del contribuente l’onere di vigilare sull’operato del professionista incaricato alla tenuta della contabilità. Non è, quindi, esonerato dalla propria responsabilità in caso di contestazioni sulla regolare tenuta della contabilità.