La Corte di cassazione, con l’ordinanza n.2990 dell’08 febbraio 2021, ha enunciato il principio secondo il quale le sponsorizzazioni (articolo 90 comma 8, della legge n.289/2002) sono deducibili solo se assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza, solo quando il soggetto sponsorizzato ha natura di compagine sportiva dilettantistica, la sponsorizzazione promuova l’immagine e i prodotti dello sponsor e lo sponsorizzato abbia effettivamente svolto una specifica attività promozionale.