Con la sentenza n.3228/2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “risponde del reato di omesso versamento di Iva chi, avendo presentato la dichiarazione annuale e pur non essendo poi formalmente tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell’imposta nel termine previsto dall’art. 10 ter d.lgs. 74/2000, abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto Iva), ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell’art. 110 c.p., all’omissione operata da parte della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata”.