La Corte di Cassazione – Ordinanza n.14068 del 21 maggio 2021 – ha stabilito che sono esenti da contributi previdenziali i benefit aziendali, concessi a tutti i lavoratori, utilizzabili per l’acquisto di beni da aziende inserzioniste in cambio merce. Ai fini dell’esenzione contributiva, non rileva che il premio venga corrisposto in denaro o in natura.