La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.11130 del 28 aprile 2021, ha stabilito che pagano la Tari anche le imprese commerciali e industriali che non utilizzano gli immobili detenuti a qualsiasi titolo. Il presupposto del versamento è il possesso o la detenzione di locali o di aree scoperte, ed è sempre dovuto quando il loro mancato uso è frutto di scelte soggettive, che non hanno nulla a che fare con l’obbligo previsto.