Con la risoluzione n.41 del 04 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni riguardanti l’indicazione del numero dei giorni da inserire nella dichiarazione dei redditi in caso siano state erogate nel 2020 dall’INPS o altri enti delle indennità, ad esempio per disoccupazione agricola, CIG e NASPI. Sulla base del principio interpretativo enunciato nella circolare n.13/1997, si può riportare un numero di giorni per i quali spettano le detrazioni, riferiti a 1° e 2° semestre, anche diversi da quelli certificati nella CU INPS e riferiti sia a redditi di lavoro dipendente che indennità. La somma dei giorni indicati deve però coincidere con il numero dei giorni indicati al punto 6 della certificazione CU INPS, consentendo così il recupero di tutte le detrazioni spettanti.