Nel chiarimento all’interpello n.519/2021, l’Agenzia delle entrate ha attestato che se il contribuente usufruiva del regime dei minimi in Italia e sposta la sua residenza in un altro Paese UE, continuando a produrre almeno il 75% del suo reddito complessivo in Italia, può applicare il regime forfetario. La residenza, in questo caso, non rileva causa ostativa.