Il tribunale di Roma (sentenza n.18441/2021) stabilisce un importante precedente riguardo i vaccini da Covid-19. Senza vaccino non si va in fabbrica né in ufficio, si rimane a casa senza stipendio. Quando non ci sono altre mansioni cui destinare il lavoratore che rifiuta il vaccino, è legittima, nonché doverosa la sospensione dal lavoro del lavoratore che, sottoposto a visita del medico di fabbrica, sia risultato “non idoneo a stare a contatto con la clientela” perché non vaccinato al Covid-19. Non essendoci la prestazione lavorativa la conseguenza è la legittimità della sospensione della retribuzione.