Firmato il DPCM con alcune novità riguardanti il green pass. Dal 15/10/2021 la certificazione è obbligatoria per il personale delle amministrazioni pubbliche e dei datori di lavoro privati: lavoratori dipendenti delle singole amministrazioni, dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, consulenti, collaboratori e prestatori o frequentatori di corsi di formazione, corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta d’ufficio o privata. Sono esclusi gli utenti.
In pratica, chiunque svolga un’attivita’ lavorativa a qualsiasi titolo, e’ tenuto ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, a possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.
Tale certificazione viene rilasciata nei seguenti casi:
- presenza di un certificato di vaccinazione: tale certificato si ottiene 15 giorni dopo la prima dose (in questo caso e’ valido fino alla seconda dose) oppure dopo la seconda dose (valido per 12 mesi).
- documento che attesti l’avvenuta guarigione (valido per 9 mesi).
- esito negativo di un tampone antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti (72 ore se molecolare).
Pertanto a partire dal 15/10/2021 il datore di lavoro ovvero il delegato da lui designato, provvedera’ alla verifica di tale certificazione attraverso la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’applicazione normativamente prevista “VerificaC19”.
Tale verifica potra’ comportare l’esibizione del proprio documento d’identita’ in corso di validita’, i cui dati anagrafici devono corrispondere con quelli visualizzati nell’applicazione “VerificaC19”.
Il lavoratore che comunichi di non avere il green pass o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, e’ considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del green pass, e comunque non oltre il 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno d’assenza ingiustificata, il datore di lavoro potra’ sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quello del contratto di lavoro stipulato per un’eventuale sostituzione dello stesso. Tale sospensione potra’ avere la durata massima di giorni 10, rinnovabile per una sola volta.
Per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di green pass, e’ prevista la sanzione pecuniaria/amministrativa da 600 a 1.500 euro.