La Corte di Cassazione (ordinanza n.26510 del 30 settembre 2021) ha sancito che le mance ricevute sono tassabili come reddito da lavoro dipendente. Il caso vede un lavoratore “capo ricevimento” che, nel corso dell’anno, aveva incassato 70.000 euro di mance versati in banca. Nelle motivazioni si legge che l’art. 51, c. 01, Tuir prevede che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.