Per gli interventi non detraibili al 100% classificati “di edilizia libera” o d’importo non superiore a € 10.000 (ad esclusione del bonus facciate) l’esonero da viso di conformità/attestazione di congruità della spesa si applica a tutte le comunicazioni di opzione (per cessione del credito/sconto in fattura) effettuate dal 01/01/2022, anche nel caso in cui riguardino spese sostenute nel 2021; il superbonus può essere indicato nei modelli 730/Redditi precompilati senza visto anche nel caso in cui questi siano modificati, alla condizione che siano inviati dal contribuente; la spesa per il visto di conformità è detraibile se indicata separatamente nel documento di addebito del visto sull’intera dichiarazione; ha effetto retroattivo la possibilità di attestare la congruità dei costi anche sulla base del prezzario DEI per tutti i bonus edilizi.