La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, nella sentenza n.2125/21, pubblicata il 18 gennaio 2022, configura il sequestro degli aiuti Covid-19 ricevuti dal professionista in base al decreto liquidità (prestito anti-crisi), se la percezione risulta indebita per false dichiarazioni del richiedente. Anche se la somma è stata erogata dalla banca, il trasferimento di denaro è stato effettuato grazie al finanziamento pubblico che vincola l’importo a garanzia dell’eventuale inadempimento del mutuatario. È invece esclusa la truffa ex articolo 640 bis c.p. perché la normativa per l’ammissione al beneficio prevede soltanto l’autocertificazione.