La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.5940 del 23 febbraio 202, ha stabilito il diritto dei contribuenti ad ottenere uno “sconto” sulla Tari, se il servizio non viene svolto regolarmente o non viene svolto affatto; se l’attività di raccolta non viene effettuata fin dove ha sede l’azienda e la stessa è costretta a richiedere un servizio sostitutivo privato. Per agire, l’interessato deve solo a dimostrare che sussistono i presupposti normativi per avere diritto alla riduzione del tributo dovuto.