L’INPS con la circolare n.23/2022 e messaggio n.1714 del 20 aprile 2022, fornisce le istruzioni sulle regole riferite all’assegno unico universale che si applicano in caso di separazione o divorzio. La domanda di assegno unico può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, oppure da un tutore, o anche dal figlio maggiorenne per sé stesso; in fase di compilazione è necessario spuntare l’opzione “i genitori sono separati o divorziati o comunque non conviventi”; riguardo l’ISEE si deve far riferimento a quello del nucleo in cui sono inseriti i figli che danno diritto alla prestazione, “a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare. In questi casi non si applica l’ISEE minorenni.