L’Agenzia delle entrate, con la circolare n.25/E dell’11 luglio 2022 avente a oggetto il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in favore di imprese energivore o non energivore, ha chiarito che il credito “energetico” è cedibile solo per intero e per un importo pari a quello maturato nel trimestre di riferimento. Le operazioni non soggette a Iva non concorrono alla determinazione della base imponibile se i costi, ad esse afferenti, riguardano acquisti territorialmente non rilevanti.