Nessun ostacolo impedisce all’ex praticante di studio di fatturare prevalentemente nei confronti del suo “dominus”. La norma è contenuta nella lettera d)-bis, comma 57 dell’articolo 01 della Legge n.190/2014. Pertanto, gli ex praticanti che aprono la partita IVA in regime forfettario potranno fatturare anche prevalentemente nei confronti dello studio presso il quale hanno effettuato il tirocinio professionale.