L’Agenzia delle entrate, nella risposta all’interpello n.383 del 18 luglio 2022, ha chiarito che in caso di omesso o parziale versamento di quanto dovuto il diritto all’opzione si perde essendo precluso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. Si potrà recuperare quanto versato presentando domanda entro due anni dal pagamento delle somme o se posteriore dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.