L’ARTICOLO 2252 DEL CODICE CIVILE: LE QUOTE SOCIETARIE SONO PIGNORABILI?
In poche righe questo articolo del codice civile esplicita un concetto di particolare importanza ai fini della tutela del patrimonio: “Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente“: a ben vedere quindi uno strumento efficace per ottenere una tutela patrimoniale pare essere l’utilizzo di una società di persone società di persone, poichè ai sensi dell’art. 2252 c.c., il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci.
Ma cosa sta realmente a significare tale concetto? nelle società di persone, che necessitano del consenso di tutti i soci per la modifica dei patti sociali, non potrebbero essere introdotti nuovi soci, così come non potrebbero essere sostituiti i soci esistenti, se non con il consenso di tutti i soci, quindi le quote delle società di persone non potrebbero essere oggetto di esecuzione forzata, da parte di nessuno, durante la vita della società.
La giurisprudenza un tempo pareva unanime nel ritenere che l’espropriazione della quota, comportando l’inserimento nella compagine sociale di un nuovo soggetto, prescindendo dalla volontà degli altri soci, introdurrebbe un elemento di “novità” incompatibile con il carattere di tale tipo di società. Sembrava certa l’impignorabilità e l’inespropriabilità delle quote di società di persone, ma non è così, quantomeno, non è sempre così, particolare importanza assume infatti lo statuto societario. Potremo così sapere anche se è ammissibile il sequestro giudiziario quote società di persone, o il pignoramento utili società di persone.
Vi è infatti da porre una particolare attenzione in proposito, gli Ermellini (Cassazione 07/11/02 n.15605) hanno sancito il principio secondo il quale ” Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio“. Determinazione che ormai fa stato in giurisprudenza, analogo principio è stato assunto recentissimamente dal Tribunale di Monza Sez. III Sent. 22/01/2019.
SOCIETA’
Quota di partecipazione sociale (trasferimento)
Le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo ed essere espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società.
Il creditore particolare del socio potrà quindi compiere atti conservativi sulla quota, effettuare il sequestro conservativo delle quote, ed espropriarle anche prima della liquidazione della società. Oltre alle sentenze citate, la conferma di tale assunto è concorde nella giurisprudenza, cfr. Tribunale Chieti, 06/07/2018.
SOCIETA’ DI PERSONE, SOCIETA’ SEMPLICI, PIGNORAMENTO QUOTE AMMESSO OPPURE NO?
Secondo parte della dottrina, la quota di partecipazione ad una società di persone è considerata un bene immateriale, non qualificabile in termini di diritto di credito, alla luce dell’intuitus personae che caratterizza la partecipazione alla compagine societaria, ancor più in caso di patto di non libera cedibilità.
Dal punto di vista normativo, poiché il trasferimento della quota comporta la modifica della compagine soggettiva (voluta nell’atto costitutivo e caratterizzata, per norma generale, dalla scelta personale e fiduciaria rispetto ai singoli soci), esso resta assoggettato alla necessità di consenso unanime dei soci ai sensi dell’art. 2252 c.c. cosa che rende impossibile l’esecuzione forzata (ciò inevitabilmente sino all’esito dello scioglimento della società per volontà dei soci ed alla liquidazione pecuniaria delle rispettive quote).
Infatti, la quota ha, nell’ambito della società di persone, una valenza diversa da quella che possiede nella società di capitali, perché non è un’entità dotata di una sua oggettività, ma rappresenta soltanto la misura della partecipazione del socio-persona fisica ai diritti e agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso.
A ben analizzare quindi quanto determinato dall’importante sentenza citata, la Suprema Corte intervenuta in tema di pignoramento di quote di società di persone, ne ha statuito l’ammissibilità per il solo caso in cui l’atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salva sempre la necessità di salvaguardare gli eventuali patti di prelazione parimenti contenuti nel contratto sociale (Cass. Civ., Sez. I, 07.11.2002, n.15605).
Da qui la particolare importanza nel chiedere una consulenza specifica, prima di utilizzare statuti standard nella creazione di società di persone, che possono poi riservare amarissime sorprese quando prevedano, ad esempio, la libera trasferibilità delle quote.
LO STATUTO SOCIALE E LA NON TRASFERIBILITA’ DELLE QUOTE
Segnaliamo una recente ordinanza in tal senso, precisamente quella del Tribunale di Rovigo, ordinanza 21/10/2016. Nel corso del giudizio di opposizione si evidenziava che la quota di partecipazione del socio non era liberamente trasferibile, in forza di una specifica previsione dell’atto costitutivo della società semplice, che prevedeva altresì un diritto di prelazione.
Di conseguenza, tra gli atti conservativi che il creditore particolare del socio può compiere sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione ai sensi dell’art. 2270, comma 1, c.c., non rientra il pignoramento, in quanto la finalità espropriativa tipica di tale atto esecutivo non può comportare la modificazione coattiva del rapporto sociale dovuta alla sostituzione del creditore procedente al socio esecutato in contrasto con il principio di intuitus personae che informa le partecipazioni a società di persone.
Il creditore procedente sosteneva invece la pignorabilità delle quote di partecipazione di società semplice assimilabili, a proprio avviso, a qualsivoglia diritto di credito e l’irrilevanza del patto di prelazione in caso di cessione delle stesse.
Inoltre, il creditore procedente, evidenziava anche come il pignoramento fosse avvenuto per entrambi i soci, riteneva che per l’effetto di ciò venisse meno la clausola statutaria di intrasferibilità.
Il Tribunale di Rovigo, disattendendo le deduzioni del creditore procedente e confermando l’assunto costante della Suprema Corte di Cassazione, evidenziava il principio di diritto secondo cui la quota di una società di persone, se non liberamente cedibile secondo le pattuizioni statutarie, non può essere, in quanto tale, sottoposta a pignoramento in costanza del rapporto societario.
Orbene, e da qui l’importanza di rivolgersi a Studi esperti in ambito societario e civilistico, devesi evidenziare che nel caso di specie, l’atto costitutivo della società prevedeva testualmente una clausola di non libera cedibilità delle quote sociali.
In conclusione, la previsione statutaria della non libera trasferibilità delle quote sociali, rende impignorabili le medesime quote della società semplice, o di persone.