PIGNORAMENTO QUOTE SOCIETA’ SEMPLICE

Luglio 21st, 2022 by Amministratore

Tutela patrimoniale e impignorabilità delle quote da parte del creditore particolare del socio grazie alla Società Semplice. Uno strumento facile e poco costoso da utilizzare per blindare la ricchezza.

Ma perché le quote dei soci se sono impignorabili da parte di terzi? Andiamo a vedere il perché grazie ad un ragionamento molto semplice.

Società Semplice: cos’è?

Prima di parlare dell’impignorabilità dei beni e delle quote particolari del socio, anche se abbiamo più volte affrontato il tema, è bene fare un excursus su questa forma societaria.

La SS è la società di persona più elementare da utilizzare sia per quanto riguarda la gestione che per i costi da sostenere. Infatti, non ha adempimenti particolari e, al contempo, per costituirla non serve necessariamente recarsi da un notaio.

La Società Semplice, o SS, è una delle strutture societarie utilizzata principalmente per tutelare il patrimonio nei confronti di terzi (che siano fornitori, banche o creditori generici). Viene utilizzata, infatti, per attività non commerciali: gestione del patrimonio o attività di carattere agricolo.

Pignoramento quote Società Semplice: di cosa parliamo?

Detto ciò, torniamo all’argomento del giorno: l’impignorabilità delle quote particolari del socio attraverso la Società Semplice. Per fare questo dobbiamo fare una serie di ragionamenti che, apparentemente sembrano difficili, ma non lo sono.

Iniziamo con il dire che il pignoramento della quota societaria è una procedura con quale, la stessa quota, viene tolta al proprietario principale e venduta all’asta e con il ricavato viene soddisfatto il creditore.

Continuiamo ora con l’analisi di un estratto dell’articolo 2252 del Codice Civile, ovvero l’elemento essenziale su cui si fonda tutta la tesi dell’impignorabilità delle quote. L’articolo stabilisce che il contratto sociale della società può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci.

Trasferire una quota da un soggetto ad un altro equivale a modificare la struttura e la compagine societaria presente. Tutto questo avviene solo con il consenso di tutti soci, rendendo impossibile la pignorabilità della quota.

Ciò cosa significa? Significa che, l’inserimento di nuovi soci, è possibile solo con il consenso unanime di tutti gli altri. Stessa cosa per sostituire quelli già preesistenti. Quindi viene resa impossibile l’esecuzione forzata della quota del socio (almeno finché la società resta in vita).

In questo caso, il creditore può far valere la sua ragione solo al momento della liquidazione o scioglimento della società. Ma anche qua, non sempre, perché lo statuto societario può prevedere l’esclusione del socio dalla liquidazione di quote.

Perché sono impignorabili?

Alla luce di tutto ciò, viene ritenuta esclusa la possibilità di pignoramento delle quote di società di persone, nella fattispe la Società Semplice, da parte dei creditori particolari del socio. 

Questo perché? Perché il pignoramento della quota comporterebbe una modifica di tutta la compagine sociale e quindi andrebbe a violare ciò che la norma dice, il principio cardine su cui si fondano le società di persona (ricordi il consenso dei soci detto prima?).

L’ammissibilità, secondo la Corte di Cassazione, è possibile solo nel caso in cui nello statuto viene prevista la trasferibilità delle quote, salvo se non ci siano alcuni patti stipulati precedentemente che danno il diritto di prelazione. Le quote della SS, pertanto, con opportuni accorgimenti possono essere rese impignorabili e insequestrabili. Garantendo una notevole elasticità in caso di modifiche statutarie.

Non tutti agiscono per tempo

L’impignorabilità della quota particolare del socio rende la Società Semplice la struttura chiave per blindarti da possibili aggressioni futuri da parte di terzi. Ci preme sottolineare futuri perché, purtroppo, nella maggior parte dei casi, l’imprenditore agisce quando il patrimonio è già attaccato da terzi.

É importante, invece, agire tempestivamente per evitare che venga attaccato e ancora prima che si formano debiti. 

Agire in ritardo equivale a non agire: la struttura, seppur altamente funzionante, non potrebbe più svolgere il lavoro per la quale è stata chiamata. Soprattutto anche nei confronti di possibili azioni revocatorie richieste dal creditore particolare del socio per recuperare il credito.