FRODI CAROSELLO IVA: IL FUNZIONAMENTO

Agosto 13th, 2022 by Amministratore

Le Frodi Carosello sono dei comportamenti fraudolenti al fine di evadere l’Iva. Il meccanismo evasivo avviene attraverso una serie di passaggi di merce tra varie società appartenenti a Stati diversi. Come tutti sappiamo mettere in atto una frode fiscale significa attuare un comportamento illecito volto ad eludere precise disposizioni di legge. Negli ultimi anni tra le varie frodi a cui abbiamo assistito, hanno assunto un ruolo preponderante le c.d. “frodi carosello“. Si tratta in buona sostanza, di meccanismi fraudolenti il cui scopo aggirare le normativa in materia di IVA.

La frode avviene attraverso un’operazione fittizia o inesistente tra varie società UE appositamente create a questo scopo. Questo tipo di frode termina nella richiesta di rimborso dell’Iva assolta all’estero. Il problema è che l’operazione non è mai stata concretamente effettuata.

Di seguito troverai tutte le informazioni utili per identificare una frode carosello e le relative sanzioni tributarie.

Le Frodi Carosello ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto

Le “frodi carosello” sono un meccanismo di frode fiscale, in ambito Iva, che si realizza mediante l’utilizzo di società cosiddette “cartiere“. Si tratta di società che vengono interposte all’interno di una normale transazione commerciale tra un cedente ed un cessionario. Solitamente si tratta di due soggetti appartenenti a diversi Stati UE, di cui uno dei due è un’impresa italiana. Nel caso degli acquisti intracomunitari, ovvero realizzati tra paesi appartenenti all’Unione Europea, le “frodi carosello” consentono di realizzare un guadagno tramite un fittizio diritto a detrarre l’Iva sugli acquisti.

Il Meccanismo di Detrazione Iva negli Acquisti Intracomunitari

La normativa vigente, infatti, prevede l’applicazione dell’Iva sugli acquisti intracomunitari di beni, effettuati nel territorio dello stato nell’esercizio di imprese, arti o professioni o comunque effettuati da soggetti passivi d’imposta, nel Paese di destinazione del bene. Il soggetto debitore dell’imposta, quindi, è il soggetto acquirente o committente italiano. Questo in quanto deve essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile o (reverse charge). Il reverse charge è un meccanismo di applicazione dell’Iva in cui l’acquirente del bene è tenuto a registrare la fattura del cedente comunitario in modo particolare. La fattura deve essere integrata con l’ammontare dell’Iva, e deve essere registrata sia tra gli acquisti che tra le cessioni. In questo modo, viene assolto l’adempimenti Iva senza una effettiva uscita di liquidità da parte del cessionario italiano. Il cessionario italiano ha facoltà di detrarsi l’IVA a norma dell’articolo 19 del DPR n.633/72. Il risultato è che l’acquisto risulta neutro ai fini IVA per l’acquirente. Qualora quest’ultimo rivenda il bene all’interno del territorio dello stato, dovrà applicare l’Iva ed il suo cessionario, soggetto passivo dell’imposta, acquisirà il diritto a detrarla.

Il Meccanismo Fraudolento di Detrazione Iva nelle Frodi Carosello

Il meccanismo fraudolento della “frode carosello” si basa su operazioni triangolari tra paesi membri della Comunità Europea e con l’introduzione di una o più società che fanno da filtro. La condotta fraudolenta è volta ad aggirare la normativa sul regime IVA degli acquisti intracomunitari, realizzando operazioni fittizie. Si tratta di operazioni inesistenti che hanno l’unico scopo di arrivare a poter detrarre crediti IVA inesistenti. Andiamo ad analizzare, concretamente come può essere schematizzato il meccanismo tipico di applicazione di una frode carosello IVA.

Lo Schema di Frode Carosello IVA

Ipotizziamo un acquirente italiano che acquista delle merci da un suo fornitore comunitario europeo. Successivamente queste merci vengono vendute al cliente finale italiano. Come ti accennavo si tratta di uno schema tipico di una operazione triangolare IVA. Il meccanismo fraudolento può essere così sintetizzato.

1° operazione di cessione:

Il fornitore comunitario europeo fattura la merce alla società cartiera italiana in regime di non imponibilità Iva. Questo è possibile ai sensi dell’articolo 41 del D.L. n.331/93. Naturalmente il fornitore è appartenente ad un paese U.E. diverso da quello in cui avviene la frode, che in questo caso è l’Italia.

2° operazione di cessione:

La società interposta italiana, denominata “cartiera” acquista il bene e lo rivende immediatamente, applicando IVA ordinaria italiana. Qui inizia il comportamento fraudolento, in quanto la società italiana cedente non versa l’IVA esposta in fattura e non presenta la dichiarazione annuale IVA. L’unico scopo di questa società è “fatturare operazioni inesistenti”. La titolarità di queste società viene spesso affidata a soggetti prestanome e nullatenenti.

Richiesta di Rimborso IVA:

Il cessionario nazionale, reale acquirente della merce, porta in detrazione l’IVA assolta sull’acquisto. In relazione alla fattura di acquisto ricevuta dalla società cartiera questa società ha diritto di detrarsi l’Iva. In questo modo, trattandosi di operazione inesistente si crea un indebito credito Iva. Oltre a questo aspetto, molto spesso, c’è anche un’altra conseguenza. L’acquisto avviene ad un prezzo più vantaggioso.

Esempio Pratico di Frodi Carosello

Una volta individuati i soggetti possiamo ipotizzare un esempio numero di “frodi carosello” per capire meglio il meccanismo di applicazione della frode. Ipotizziamo che il fornitore comunitario europeo venda fittiziamente alla società cartiera un bene, poniamo pari a 100 euro, senza pagare IVA. Questo poiché si trattava di cessione all’interno di Stati appartenenti all’UE. Ai sensi dell’articolo 41 del D.L. n.331/93. A questo punto anche la società cartiera rivende fittiziamente lo stesso bene al soggetto cessionario nazionale, sempre per lo stesso importo di 100 euro. Importo sul quale però viene addebitata l’Iva per il 22%, poiché si tratta di una compravendita di beni imponibile Iva in Italia. Questo comporta un esborso finale apparente per il cessionario nazionale di 122 euro. L’operazione si conclude quando la società beneficiaria rivende alla società cedente estera i medesimi beni con il sistema intracomunitario degli acquisti. Sempre al prezzo di 100 euro, senza il pagamento dell’IVA.

Con questo meccanismo, alla fine di un’operazione sostanzialmente neutra a fini economici, ogni soggetto paga ed incassa 100 euro. Mentre la società cessionaria nazionale ha apparentemente pagato 22 euro di IVA alla società cartiera. Società, quest’ultima, che in ogni caso non versa all’Erario, non avendo mai incassato la relativa somma. Il vero scopo dell’operazione è consentire alla società beneficiaria di realizzare un credito erariale di 22 euro su ciascuna operazione fittizia di pagamento di 100 euro. Questo credito può essere sottratto dall’Iva che la beneficiaria incassa dai propri clienti oppure potrebbe essere chiesto a rimborso dallo Stato. In definitiva, le ingenti somme di denaro apparentemente spese per pagare l’Iva in favore delle società cartiere consentivano alla beneficiaria di realizzare “fondi neri”. Questo per enormi valori che potevano essere utilizzati per fini tutt’altro che onesti.

Il Ruolo della Società Cartiera nelle Frodi Carosello IVA

Come abbiamo visto, la società cartiera, detta anche “missing trader“, costituisce il primo anello della catena evasiva. Catena alla quale viene fatturata la merce da parte del fornitore comunitario in regime di non imponibilità Iva. Ai sensi dell’articolo 41, del D.L. n.331/93. La società cartiera, dopo aver integrato la fattura ricevuta dal fornitore estero, rivende la merce. Di solito sottocosto, al cessionario italiano (reale acquirente e destinatario della merce stessa). La vendita avviene applicando l’IVA e consentendo a quest’ultimo l’indebita detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

Caratteristiche della Società Cartiera

La stessa società, che è generalmente amministrata da un soggetto prestanome e nullatenente:

  • Non svolge alcuna attività commerciale;
  • Non istituisce le scritture contabili obbligatorie;
  • Omette la presentazione di dichiarazioni fiscali obbligatorie (modello Unico e dichiarazione Iva);
  • Non possiede, normalmente locali commerciali;
  • Generalmente, viene posta in liquidazione dopo pochi mesi dalla sua costituzione.

La Società Filtro

In alcuni casi di frode, più sofisticate, vi è anche una società filtro, denominata anche “buffer“. Questa società riceve la fattura dalla società cartiera. Essa a sua volta, fattura al successivo anello della catena. Questa cessione viene effettuata applicando un lieve ricarico di prezzo sulla successiva cessione dello stesso materiale acquistato dalla società cartiera. La società filtro viene interposta, nei meccanismi di frode più articolati, allo scopo di creare uno schermo giuridico tra la società cartiera e la società che effettivamente acquista la merce. Questa società solitamente:

  • Istituisce e conserva le scritture contabili obbligatorie;
  • Registra le fatture di acquisto e vendita;
  • Presenta le dichiarazioni fiscali obbligatorie (modello Unico e dichiarazione Iva);
  • Effettua le liquidazioni e i versamenti Iva;
  • Possiede una minima struttura materiale di uomini e mezzi utile ad esercitare la propria attività.

Solidarietà nel Pagamento dell’IVA come tutela nelle Forme di Frode Carosello

Il legislatore fiscale con il comma 386, dell’articolo 1 della Legge n.311/04 ha voluto introdurre una specifica norma (articolo 60-biscomma 3, del DPR n.633/72 – “Solidarietà nel pagamento dell’imposta“). Si tratta di una norma tesa a contrastare il meccanismo delle “frodi carosello” ai fini Iva. Tale norma, infatti, prevede il meccanismo della solidarietà IVA in capo al cessionario (reale acquirente). Questo, in ipotesi di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente (società cartiera). In pratica, la norma prevede che il cessionario, che sia operatore professionale soggetto ad IVA (e non consumatore finale) sia solidalmente responsabile per il pagamento dell’Iva dovuta dal cedente. Questo nei casi in cui il prezzo della cessione sia inferiore al valore normale dei beni venduti, se si tratta di beni contemplati da appositi decreti ministeriali (ad esempio il D.M. 22 dicembre 2005) che individuano le categorie merceologiche maggiormente “sensibili” ai rischi di frode IVA. In specie, i settori maggiormente interessati sono quelli dell’alta tecnologia. Come computers, componenti per prodotti informatici, telefoni cellulari, del commercio delle carni fresche e degli animali vivi. Oltre che, a detta della statistica, quello delle autovetture nuove e usate.

Fattispecie di Esclusione dalla Responsabilità Solidale ai Fini IVA

La responsabilità solidale viene meno, qualora, ai sensi dell’articolo 60-bis, comma 3, del DPR n.633/72, l’acquirente possa dimostrare che: “il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta“. Quindi, in caso di “frodi carosello“, al realizzarsi delle condizioni previste dalla norma, l’imposta che non è stata versata dal cedente, potrà essere richiesta dall’Erario direttamente al cessionario. L’articolo 60-bis, precisiamo, trova applicazione solo per i beni di cui agli appositi decreti ministeriali.

La Responsabilità Amministrativa delle Società come Prevenzione di Frodi Carosello

Il problema delle frodi carosello, ma più in generale il problema degli illeciti societari sono diventati sempre più attuali negli ultimi anni. Costringendo anche il legislatore italiano ad adeguarsi. Infatti, con la Legge n.231/2001, che introduce nel nostro ordinamento la c.d. “responsabilità amministrativa” delle società, possiamo dire che le la normativa tributaria ha uno strumento di prevenzione e contrasto alle frodi. Stiamo parlando di una responsabilità amministrativa per le società riguardo ai reati compiuti dai propri rappresentanti a vantaggio della società stessa. Le disposizioni in questione si applicano: “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”, mentre non si applicano “allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”.

Giurisprudenza in merito alla Fatturazione di Operazioni Inesistenti ai fini Iva

Cassazione, sentenza n.4719 del 12 Marzo 2007 – Operazione Soggettivamente Inesistente

La fatturazione effettuata in favore di soggetto diverso da quello effettivo non è riconducibile ad una ipotesi di fatturazione con “indicazioni incomplete o inesatte“. Di cui all’articolo 41, comma 3, del DPR n. 633/72. E nemmeno a quella di omissione dell’indicazione dei soggetti tra cui l’operazione è effettuata, prescritta dall’articolo 21, comma 2, n. 1, del DPR n. 633/72. Deve invece, essere considerata una fatturazione per operazione “soggettivamente inesistente“, di cui deve essere versata la relativa imposta in base al citato articolo 21.

Cassazione, sentenza n.23560 del 20 Dicembre 2012 – Indetraibilità IVA

Costituisce fatto impeditivo del diritto alla detrazione dell’IVA:
– Non soltanto la consapevolezza dell’iscrizione dell’operazione. A fondamento del diritto a detrazione, in un’evasione a monte nella catena di prestazioni;
– Ma anche il fatto che l’operatore, sulla base della diligenza esigibile dall’operatore accorto in relazione alle circostanze, avrebbe dovuto sapere dell’esistenza dell’evasione.
Per detrarre l’IVA su fatture per operazioni insistenti, l’utilizzatore deve provare l’impossibilità di conseguire la consapevolezza che l’operazione si colloca all’interno di un meccanismo fraudolento.

Cassazione, sentenza n.19218 del 2012 – Indetraibilità IVA sugli Acquisti in Presenza di Fattura Soggettivamente Inesistenti

La sentenza ha confermato l’indetraibilità dell’Iva assolta sugli acquisti in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, pronunciandosi anche sul tema della deducibilità dei costi sostenuti. Tenuto conto delle modifiche apportate dall’articolo 8, D.L. n. 16/12, intervenuto sul comma 4-bis, dell’articolo 14 della Legge n. 537/93, secondo il quale “nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6 del DPR n. 917/86, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente. soldi utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale“. In conclusione, dopo le modifiche intervenute:
– L’IVA assolta su acquisti derivanti da fatture per operazioni inesistenti rimane indetraibile;
– E’ prevista l’indeducibilità del costo di acquisto sostenuto, del bene o del servizio. A condizione che:
— I costi siano “direttamente” utilizzati per il compimento di delitti non colposi;
— Il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale;
Prima di giudicare il cosiddetto “costo da reato” indeducibile dal reddito di impresa, occorrerà individuare solo i costi effettivamente riconducibili agli atti. O alle attività ascrivibili alla categoria dei “delitti non colposi“.

CTR Emilia Romagna, sentenza n.1023 del 05/08/2021 – Consapevolezza della Frode

Ove l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno in una frode carosello, ha l’onere di provare sulla base di elementi oggettivi e specifici che il cessionario sapeva (o avrebbe dovuto sapere) con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una evasione di imposta. Ove l’ufficio accerti la presenza di una frode IVA deve mettere a disposizione del soggetto coinvolto gli atti penali e tributari riguardanti i soggetti coinvolti, non potendosi ritenere sufficiente il solo richiamo presente nella motivazione.

Il Sistema Delle Frodi Carosello Ai Fini IVA: Un Caso Concreto