Per capire meglio la questione occorre obbligatoriamente effettuare un passo indietro. Negli anni la posizione dell’INPS è sempre stata quella di sostenere l’obbligatorietà di doppia contribuzione per il socio amministratore e lavoratore di SRL. Questo soggetto era tenuto ad iscrizione e versamento dei contributi previdenziali:
- Sia alla Gestione Commercianti o Artigiani, per l’attività come socio lavoratore;
- Sia alla Gestione Separata per il compenso amministratore percepito.
Questa tesi sostenuta dall’INPS ha visto contrapposta la giurisprudenza di legittimità (Corte Cassazione sentenza n.3240/2010). La Suprema Corte sosteneva l’applicabilità dell’articolo 1, comma 208 della Legge n.662/96 solo se l’attività nella SRL era svolta in maniera prevalente. La prevalenza doveva essere valutata in relazione a tutte le attività svolte dal soggetto.
Il concetto di “Attività Prevalente“
Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è la prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa (individuale o societaria), ciò in quanto l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa.
La questione è stata poi definitivamente chiarita con l’entrata in vigore del D.L. n.78/2010. Tale norma ha fornito una interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 208, della Legge n.662/96. L’articolo n.12, comma 11, del D.L. n.78/10, stabilisce l’interpretazione dell’articolo 1, comma 208, Legge n.662/96. In particolare, le attività autonome per le quali opera il principio dell’iscrizione alla gestione INPS sono quelle svolte in maniera prevalente. Questo significa che ogni qualvolta il socio amministratore di SRL presti attività nella società in modo prevalente rispetto ad altre attività da lui svolte, abbia l’obbligo di contribuzione INPS. Allo stesso modo, qualora il socio amministratore abbia una attività prevalente rispetto a quella di operare nella SRL, per lui non vi sarà obbligo di iscrizione INPS. Classico caso è quello del socio amministratore che contemporaneamente svolge attività di lavoro dipendente presso altra azienda. Queste considerazioni riguardano solo l’obbligo relativo alla Gestione Artigiani e Commercianti. Restano esclusi, quindi, gli obblighi relativi alla Gestione Separata. Disposizione prevista ai sensi dell’articolo 2, comma 26, Legge n.335/95, secondo la quale la gestione separata rimane obbligatoria in caso di amministratori di SRL che percepiscono un compenso.
Cosa si intende per Prevalenza dell’Attività Lavorativa svolta?
Aspetto dirimente nella questione della doppia contribuzione INPS del socio amministratore di SRL è il concetto di prevalenza. E’ opportuno, quindi, capire in che termini deve essere valutata la prevalenza dell’attività svolta dal socio amministratore. Negli anni, il concetto di prevalenza è stato poi, di fatto, sostituito dal concetto di abitualità e di professionalità della prestazione lavorativa. Quindi, per determinare se vi sia o meno l’obbligo della doppia iscrizione e, conseguentemente della doppia contribuzione, la risposta non può che essere positiva qualora sussistano contemporaneamente in capo allo stesso soggetto, rispettivamente le funzioni di:
- Socio Amministratore con conseguente obbligo di iscrizione Gestione Separata per il compenso erogato (lavoro autonomo);
- Socio-lavoratore con prestazioni personali e abituali a favore della società. Con conseguente obbligo d’iscrizione gestione commercianti o artigiani (attività d’impresa).