SOCIO AMMINISTRATORE DI SRL: DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS NON AUTOMATICA

Agosto 1st, 2022 by Amministratore

Il socio amministratore di SRL che esercita anche l’attività lavorativa partecipando concretamente all’attività nella società è tenuto al versamento dei contributi. Si tratta dei contributi alla Gestione Separata, per la quota dei suoi compensi, ed anche alla Gestione IVS Commercianti o artigiani dell’INPS per la sua attività di socio lavoratore. Tuttavia, la doppia iscrizione deve essere utilizzata andando ad accertare l’attività concretamente svolta dal socio. La mera attività di direzione e coordinamento dell’attività non determina l’iscrizione alla Gestione Commercianti o artigiani INPS, ma qualora il socio svolga anche attività lavorativa per la società, fuori dall’incarico di amministratore la doppia contribuzione è dovuta. Per quanto riguarda le iscrizioni automatiche dell’INPS dei soci di SRL, dopo la sentenza n.1759/2021 della Corte di Cassazione, non dovrebbero più esserci, in quanto l’iscrizione per il socio alla Gestione IVS deve passare da un effettivo accertamento dell’attività svolta dal socio per la società.

La pianificazione fiscale passa attraverso l’attenta analisi della propria impresa per capire eventuali margini di intervento per l’ottimizzazione delle uscite. Da questa analisi passa anche l’aspetto contributivo che interessa i soci amministratori di SRL. Questi soggetti, infatti, sono tenuti ad adempiere ad una doppia contribuzione INPS.

I contributi INPS rappresentano le quote della retribuzione (in caso di lavoro subordinato) o del reddito da lavoro (in caso di lavoro autonomo) destinate al finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dalla legge. I soggetti che esercitano contemporaneamente un’attività da cui percepiscono:

  • Redditi assoggettabili alla gestione separata.
  • Redditi assoggettabili altra attività imprenditoriale (con obbligo di iscrizione alla gestione commercianti o artigiani).

Sono tenuti a imposizione contributiva nell’ambito di entrambe le gestioni. 

Questa disciplina si rende applicabile anche ai soci amministratori di Società a Responsabilità Limitata (SRL) che:

  • Prestano la loro attività prevalente all’interno dell’impresa.
  • Percepiscono un compenso per la loro attività.

LA GIURISPRUDENZA

Per quanto riguarda la giurisprudenza sull’argomento devono essere segnalate due interessanti pronunce della Corte di Cassazione. Si tratta della sentenza n.3637 del 13 febbraio 2020 e la sentenza n.3829 del 14 febbraio 2020 entrambe emesse dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione. Entrambe le sentenze hanno confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dell’INPS, in caso di socio amministratore di SRL, vi è solo se vi sia da parte del socio la concreta partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

Nel tempo abbiamo assistito a diversi contenziosi che hanno avuto ad oggetto la questione in quanto l’INPS in alcuni casi procede d’ufficio all’iscrizione alla gestione commercianti di soggetti che cumulano entrambe le qualifiche. Si tratta di doppia iscrizione previdenziale che, talvolta, come dimostrato anche nelle sentenze sopra citate, risulta illegittima. Da un punto di vista giurisprudenziale possiamo dire che solo quando il socio amministratore di una SRL partecipi al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza ha l’obbligo di doppia iscrizione INPS. Al contrario, se l’attività svolta è solo quella di amministratore l’unica iscrizione dovuta è quella alla gestione separata.

Il presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è, in conformità alla Legge n.662/96, art. 1, comma 203, lo svolgimento di un’attività commerciale e la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, come espressamente previsto tra i requisiti dalla norma, non essendo sufficiente la qualifica di socio di una società commerciale. Nel caso in cui l’attività dell’amministratore, anche socio, si concreti in un atto sostanzialmente gestorio e manchi la prova dell’esercizio abituale e prevalente dell’attività d’impresa oggetto della società si deve desumere l’assenza dell’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti (Cassazione Sezione Lavoro n.18281 del 08/07/2019).

L’ordinanza n.1759/2021 della Corte di Cassazione 

Con la pubblicazione dell’ordinanza n.1759 del 27 gennaio 2021, la Corte di Cassazione, sezione civile è intervenuta sul tema della doppia iscrizione previdenziale dei soci amministratori di società a responsabilità limitata. L’aspetto da evidenziare è che l’ordinanza non esclude la fattispecie di doppia iscrizione previdenziale, che rimane in vigore (in quanto prevista dalla legge). L’importanza di questa pronuncia riguarda il principio da seguire per la doppia iscrizione previdenziale.

Di fatto, le mansioni intellettuali svolte da parte dell’amministratore di società a responsabilità limitata non presentano da sole caratteristiche idonee a poter iscrivere il socio che svolge questo incarico alla gestione commercianti.

Secondo la Cassazione l’attività che giustifica la doppia iscrizione previdenziale deve essere diversa dall’attività di amministratore che si sostanzia nell’attività di supervisione, dall’essere referente di clienti e fornitori o l’aver assunto un dipendente. Quindi, lo svolgimento della sola attività di amministratore, senza alcuna partecipazione all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda non può giustificare l’iscrizione alla gestione commercianti. Di fatto, la sola qualifica di socio di capitale di una società di capitali, con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale, non può essere significativa dell’attività commerciale svolta nell’azienda. Le cose cambiano, tuttavia, ad avviso dello scrivente, quando l’amministratore è anche l’unica persona che opera all’interno della società. In questo caso è inevitabile che ci sia il concreto svolgimento di attività commerciale (per cui viene richiesta l’iscrizione alla gestione commercianti). In definitiva, soltanto l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore, non consente la doppia iscrizione alla gestione commercianti, a condizione che la concreta attività di gestione sia svolta dai dipendenti dell’azienda e non anche dal socio amministratore.

Onere Probatorio Sempre a Carico dell’INPS

La prova della partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza del socio amministratore di SRL deve essere accertato con onere probatorio a carico dell’ente previdenziale, in modo da dimostrare effettivamente l’esistenza del presupposto impositivo. A tal proposito, possono assumere rilevanza ai fine della prova la complessità dell’attività, la presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte (Cassazione n.8613 del 2017) nonché l’organizzazione dell’attività stessa. Dunque, stando alla Corte di Cassazione, l’attività intellettuale di direzione e coordinamento svolta dall’amministratore SRL, qualora gli sia dato un compenso, è soggetta a contribuzione Separata. Tuttavia, questo tipo di incarico non presenta i requisiti per l’iscrizione alla Gestione IVS commercianti. Tra l’altro, questo obbligo, è escluso per coloro che sono solo soci di capitale della SRL.

Ad esempio, supponiamo che Mario sia socio amministratore di Alfa SRL. Se lui, nel suo ruolo, svolge solo attività di attività di supervisione e referente per i clienti o i fornitori, o si occupa dell’assunzione di un dipendente, non è soggetto a versare i contributi INPS commercianti. Questo in quanto tali mansioni rientrano tra le normali attività che svolge l’amministratore di SRL (iscrivibile solo alla Gestione Separata).

L’aspetto innovativo della Sentenza è che diventa onere dell’INPS individuare le prove della partecipazione diretta dell’attività materiale ed esecutiva nell’azienda del socio amministratore. Deve trattarsi di attività tale da far rientrare il socio tra le fattispecie di iscrivibilità alla Gestione Commercianti INPS. Dunque, la sentenza esclude la possibilità di una iscrizione d’ufficio solo per il semplice fatto che vi sia una figura di socio e amministratore, come invece finora avvenuto.