La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.25495 del 30 agosto 2022, ha sancito un principio utile alla gestione della contabilità delle cooperative agricole, con riferimento ai ristorni. Si legge: “in riferimento alle cooperative agricole, dove è previsto che il vantaggio mutualistico venga attribuito sotto forma di maggiori compensi per i conferimenti dei prodotti agricoli e ittici, i ristorni ripartiti ai soci conferenti in conformità dell’atto costitutivo devono essere fatturati o auto fatturati. Essendo volti a conguagliare i corrispettivi sinallagmaticamente spettanti a detti soci a chiusura d’esercizio per la loro partecipazione all’attività sociale, anche con riferimento ad essi trova applicazione l’articolo 34, comma 7, Dpr n.633/1972”.