La Corte di Cassazione – sezione lavoro – con l’ordinanza n.29611 pubblicata l’11 ottobre 2022, attesta che l’Inail è tenuto ad indennizzare il lavoratore affetto da sindrome depressiva. Si realizza la fattispecie di cui all’articolo 10, comma quarto, del decreto legislativo n.38/2000, secondo il quale sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle normative, a patto, però, che il lavoratore dimostri il nesso causale con l’attività svolta.