La società in nome collettivo (SNC) è una società di persone con oggetto commerciale, e la sua disciplina è rinvenibile negli art. da 2291 a 2312 c.c. Nella SNC tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
I soci rispondono in solido e senza limiti per le obbligazioni sociali ed hanno tuttavia il beneficio di escussione del patrimonio sociale. Il creditore particolare del socio non ha diritto di rifarsi sulle quote societarie per soddisfare i propri crediti nei confronti del socio.
Debiti Personali e Aziendali
La società in nome collettivo non ha personalità giuridica ed è caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali. Occorre, tuttavia effettuare una distinzione tra i debiti personali del socio e i debiti aziendali. Tale distinzione è molto importante perché a seconda della tipologia di debito il creditore potrà comportarsi in modo differente nei confronti del socio debitore e degli altri soci.
Se i debiti contratti hanno natura personale, questi non influenzeranno la società e non coinvolgeranno gli altri soci. Il creditore particolare del socio non ha diritto di rifarsi sulle quote societarie per soddisfare i propri crediti nei confronti del socio. Se i debiti hanno natura aziendale, i creditori potranno rivalersi verso tutti i soci. I creditori societari possono, quindi, chiedere a ciascun socio il pagamento del debito per intero.
In ogni caso, prima di rifarsi sul patrimonio personale del socio o dei soci, il creditore deve prima cercare di recuperare il debito direttamente dalla società e solo se questa non riesce a farvi fronte il socio diventa illimitatamente responsabile per i debiti della società.
Inoltre, i soci sono illimitatamente responsabili anche per le obbligazioni societarie. Pertanto, essi possono rispondere con il proprio patrimonio personale non solo relativamente ai debiti della società ma, ad esempio anche in caso di mancato pagamento delle imposte. In questo caso il creditore è il Fisco tramite l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Se la società non riesce a pagare quanto dovuto, a rispondere dell’obbligazione è il socio.
Debito Personale di Un Socio
Art. 2305 c.c. | “Il creditore particolare del socio, finche’ dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore” |
Art. 2270 c.c. | “Il creditore particolare del socio, finche’ dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione. Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio puo’ inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società” |
Secondo quanto disposto dal codice civile, il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota societaria del socio debitore finché la società è attiva. Tuttavia, il creditore particolare del socio può, durante il periodo di attività della società, far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore.
Chi Risponde dei Debiti di una SNC?
Qualora il socio della SNC sia anche legale rappresentante e contrae un debito, ad esempio intestando il mutuo alla società, la banca, nel momento in cui le rate non vengono pagate dal socio, potrà rivalersi su tutti i soci. Quindi, anche se il debito è stato contratto da uno dei soci, gli altri soci, diventano automaticamente solidalmente responsabili.
Tuttavia, nella società semplice i soci possono fare un patto per escludere la responsabilità personale di uno o più di essi nei confronti dei terzi. I creditori societari possono comunque chiedere ad ogni socio il pagamento del debito per intero. Colui che ha pagato il creditore, se era escluso a causa del patto sussistente, potrà domandare agli altri soci di rimborsargli integralmente il pagamento effettuato. Ricordiamo che l’art. 2291 c.c. dispone che:” Nella Società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi”. Trattandosi di una responsabilità illimitata e sussidiaria, il patrimonio personale dei singoli soci non potrà comunque essere aggredito se prima il creditore non ha cercato di escutere il patrimonio della società.
Responsabilità Socio SNC
Il socio di una SNC è responsabile con il suo patrimonio delle obbligazioni contratte dalla società. I debiti dell’azienda sono anche debiti dei soci i quali rischiano quindi un pignoramento dei propri beni personali.
Se decidi di subentrare come socio in questa tipologia di società, rilevando le precedenti quote, risponderai anche dei debiti anteriori. La Corte di Cassazione nella sentenza n.2435/19 ha chiarito che, colui che entra a far parte di una società in nome collettivo già costituita in precedenza, risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. Pertanto, se decidi di entrare a far parte di una SNC potrai essere soggetto a pignoramento sia per i debiti contratti dalla società in un momento successivo al tuo ingresso ma anche per i debiti anteriori. Questo accade anche se non hai avuto conoscenza dalle scritture contabili e dai bilanci.
Come Esimersi dalle Responsabilità?
E’ possibile uscire da una SNC? Questa domanda viene posta da molti soci che non hanno contratto nessun debito, ma data la forma della società, si trovano a dover rispondere di debiti societari con il proprio patrimonio personale. Nelle società di persone la disciplina del recesso è particolare, ovvero occorre che si verifichino alcune condizioni affinché il recesso del socio venga approvato. Di fatto, ogni socio che desideri svincolarsi da una società in nome collettivo può farlo liberamente ma:
- Con preavviso (se la società è stata costituita a tempo indeterminato).
- Convenzionalmente (nei casi e nei modi previsti dall’accordo societario).
- Per giusta causa (nelle società a tempo determinato).
Quindi, il recesso può avvenire se la società è stata costituita a tempo indeterminato, in alternativa il recesso può avvenire solo in presenza di una giusta causa. La giusta causa non è richiesta se nello statuto della SNC è presente il recesso ad nutum, mediante il quale ogni socio può decidere di uscire dalla società in qualsiasi momento, senza l’obbligo di dover fornire una motivazione valida.
Un’altra soluzione è che i soci decidano di trasformare la società anche in presenza di debiti, optando per un regime societario che non preveda la responsabilità solidale e illimitata dei soci, come ad esempio una società di capitali o una SAS. Gli art. 2498 e ss. c.c., disciplinano le ipotesi di trasformazione delle società.
Art. 2500 quinquies c.c. | “La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell’articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione. Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione” |
Nelle società di capitali, i soci saranno responsabili per i debiti societari limitatamente alla loro quota di partecipazione, e non risponderanno più anche con il proprio patrimonio personale.
La normativa in materia è molto complessa. Il nostro consiglio è quello di affidarsi a dei professionisti per avere la certezza che non vengano commessi errori.