L’Agenzia delle entrate, con risposta n.548 del 04/11/2022 afferma che, in riferimento a investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, nel caso in cui ci si affidi per la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 57-bis del DL n.50/2017 interessa solo le spese nette sostenute e non anche il compenso all’intermediario.