La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Ancona, con la sentenza tributaria n.501/2022 depositata il 22 novembre 2022 ha sancito un nuovo principio di giudizio relativamente alle fatture soggettivamente inesistenti. Il fisco non può chiedere un’indagine approfondita sul fornitore da parte del destinatario delle fatture, soprattutto quando l’azienda destinataria delle forniture non risulti coinvolta nella frode carosello e sia caratterizzata da una struttura ridotta incentrata, principalmente, sul suo organo amministrativo. Nel caso esaminato, una società era accusata di non aver svolto adeguate indagini sul fornitore di materie prime che le avrebbero permesso di scoprire che lo stesso era, di fatto, un mero prestanome coinvolto in una più ampia frode fiscale.