L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.551 del 07 novembre 2022, fornisce chiarimenti riguardanti l’iper ammortamento. La deduzione per iper ammortamento, in ipotesi di interconnessione operata successivamente all’effettuazione dell’investimento e alla sua messa in funzione, non può estendersi anche alla quota di canoni relative ai mesi precedenti: può essere fruita con riferimento alle ideali quote dei canoni successivi al momento di entrata in funzione del bene.